Oggi, 24 novembre 2022, entra in vigore il nuovo regolamento europeo sull’olio di oliva: cosa cambia

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La Commissione europea ha deciso di riepilogare le norme sulla commercializzazione
e l’etichettatura dell’olio di oliva in un unico regolamento delegato.
È così nato il regolamento delegato (UE) n. 2022/2104 della Commissione del 29
luglio del 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva
e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di
esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE)
2022/2105 della Commissione del 29 luglio.
In particolare, il Reg. (UE) n. 2022/2104 reca le disposizioni in materia di etichettatura
dell’olio d’oliva e di sansa d’oliva già previste dal Reg. (UE) n. 29/2012 nonché le
relative caratteristiche chimiche ed organolettiche, già normate dal Reg. (CEE) n.
2568/91. Le rimanenti disposizioni previste da quest’ultimo sono invece disciplinate
dal Reg. (UE) 2022/2105.
Vediamo cosa cambia:

Reg. (UE) n. 2022/2104:

– l’art. 3, paragrafo 2, precisa che solo l’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva
vergine», l’«olio di oliva» e l’«olio di sansa di oliva» possono essere incorporati in
altri prodotti alimentari
(ndr: ricordiamo che l’olio di oliva è una miscela di olio di oliva raffinato con olio di
oliva vergine o extravergine così come l’olio di sansa è una miscela di olio di sansa di
oliva raffinato con olio vergine o olio di oliva extravergine e che la percentuale di olio
vergine o extravergine da utilizzare non è specificata; occorre solo che i dati chimici e
organolettici siano nella norma).
– l’art. 10, lettera c), relativo alle indicazioni delle caratteristiche organolettiche in
etichetta, specifica che possono essere riportate esclusivamente quelle definite
nell’allegato IX del Reg. (UE) n. 1308/20132
(ndr: ecco le lecite ed uniche indicazioni possibili:
prima spremitura a freddo,
estratto a freddo,
acidità,
piccante,
fruttato: maturo o
verde,
amaro,
intenso,
medio,
leggero,
ben equilibrato,
olio dolce)

Reg. (UE) n. 2022/2105:

– l’allegato II, relativo alle modalità di campionamento dell’olio condizionato in
imballaggi, ha previsto che, per campionamenti di partite contenute in imballaggi fino
a 5 litri, l’aliquota minima del “campione elementare” sia costituita da imballaggi
integri per un volume complessivo della singola aliquota non inferiore a 0,75 litri.
Per il campionamento di partite contenute in imballaggi di capacità superiori, è stata
confermata la necessità del prelievo di “campioni elementari” pari ad 1 litro, previa
apertura degli imballaggi ed omogeneizzazione del loro contenuto.

La redazione

Fonte: www.teatronaturale.it