Tutto parte da alcune domande: Verremo mai a sapere l’origine degli ingredienti primari degli alimenti? Quali aziende usano ingredienti autoctoni? Quali no?
Le aziende davvero trasparenti ce lo faranno sapere, senza nascondersi dietro le diciture “non UE” oppure “UE e non UE”. Alcune potrebbero dire “l’ingrediente X non proviene dall’Italia”, e noi tutti ci chiederemo: “ ma allora da dove arriva?”
Per capire cosa sta succedendo bisogna fare un passo indietro e citare il regolamento chiave sull’etichettatura: il Reg. 1169/2011.
Secondo questo regolamento l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore. Inoltre deve essere indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando non coincide con quello dell’alimento.
E qui arriviamo al nocciolo del discorso e alle novità legislative che entreranno in vigore dal 1 aprile 2020 con il Reg. 2018/775 che integreranno il Reg. 1169/2011 introducendo le diciture permesse per indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario.
Le “nuove” diciture introdotte sono le seguenti:
– «UE», «non UE» o «UE e non UE» (sembra uno scioglilingua),
– il paese d’origine o il luogo di provenienza,
Altrimenti si può utilizzare anche la seguente dicitura: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
Infine, si ricorda che il Reg. (UE) 2018/775 non si applica alle indicazioni geografiche protette, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine.
Fonte: www.3alaboratori.com