In una nota interna tra Dipartimento delle politiche europee e Repressione Frodi si legge:
“Il Regolamento (UE) 2021/2117, ed in particolare l’articolo 1, paragrafo 4, ha stabilito, tra le altre, che la campagna di commercializzazione vada dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo nel settore delle olive da tavola, e dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo nel settore dell’olio di oliva.
A parere della Scrivente la “campagna di raccolta” non ha alcun legame con la “campagna di commercializzazione”, trattandosi di due definizioni differenti sia nella sostanza che nel fondamento legislativo. Pertanto si ritiene che i due periodi temporali che si riferiscono alla “campagna di raccolta” e alla “campagna di commercializzazione” non debbano necessariamente coincidere.”
L’interpretazione autentica ha fondamento giuridico vincolante per gli organi di controllo italiani, primo tra tutti la Repressione Frodi e, quindi, eventuali interpretazioni restrittive del regolamento 2117 del 2021 non potranno essere applicate in Italia.
Ma questa interpretazione, pur dando qualche fondamento giuridico al produttore anche per l’estero, non lo mette al riparo da diverse interpretazioni degli organismi di controllo di altre nazioni europee.
L’unica interpretazione autentica della norma, valida su tutto il territorio europeo, può essere emanata solo da Bruxelles.
Il vero problema è però che un’interpretazione restrittiva della normativa europea da parte di Bruxelles potrebbe trovare fondamento da quanto disposto dall’Accordo Internazionale dell’olio di oliva e delle olive da tavola del 2015, su cui si basa il Consiglio oleicolo internazionale, che nel Capitolo 2, articolo 2, comma 10 stabilisce che: “Per campagna oleicola si intende il periodo che va dal 1 settembre dell’anno n al 31 agosto dell’anno n+1 per le olive da tavola e il periodo che va al 1 ottobre dell’anno n al 30 settembre dell’anno n+1 per l’olio di oliva.”
Gli uffici di Bruxelles, con regolamento 2117/2021, hanno semplicemente applicato alla lettera un accordo internazionale legalmente vincolante per l’Unione europea.
Alfredo Marasciulo, capo panel dell’Università di Bari e del Consorzio Italiano per il Biologico, riflette sulla possibilità di considerare l’olio molito a settembre come prodotto della campagna 2022/2023, stante il regolamento comunitario che indica l’inizio della campagna di commercializzazione dal 1° ottobre.
“Nonostante la risposta del Ministero con l’emanazione di una circolare che dovrebbe chiarire i dubbi, in realtà la situazione dal punto di vista formale è più complessa in quanto è lo stesso Reg UE 29/2012 che dice testualmente che la campagna di raccolta deve essere indicata sull’etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione”.
Marasciulo continua: “Produrre olio a settembre è naturale in determinati areali, perché alcune cultivar di olive giungono al grado ottimale di maturazione, hanno terminato il processo di inolizione e sono in grado di esprimere profmi e sapori specifici indipendentemente dalla resa che ovviamente sarà più bassa perché influenzata dalla quantità di acqua che contengono.
Il Reg UE 29/2012, se applicato alla lettera, non consente di considerare l’olio prodotto a settembre facente parte della nuova campagna e, paradossalmente, imporrebbe ai produttori di scrivere olio prodotto nella campagna di commercializzazione 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023.
Nessun organismo di controllo nazionale andrebbe contro il parere ministeriale che distingue i termini di campagna di raccolta e campagna di commercializzazione. Ma se si esporta l’olio prodotto a settembre in Italia verso l’Austria o la Germania, la circolare ministeriale italiana è sufficiente? Credo proprio di no, a meno che non sia supportata da analoga circolare ministeriale di quel paese straniero.”
La redazione