Modificato il regolamento comunitario doganale e tariffario sull’olio extra vergine d’oliva

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Dopo circa trent’anni l’Unione europea ha finalmente allineato la normativa doganale e quella specifica, scongiurando così definitavamente controversie che potevano arrivare sino alla Corte di Giustizia. La posizione dell’Italia è sempre stata chiara, meno quella di altri paesi

Parlando di etichettatura degli oli di oliva, abbiamo visto come gli effetti di un provvedimento comunitario possano generare a volte più dubbi che certezze.

Allo stesso modo bisogna dar conto con soddisfazione dell’esempio contrario ossia di un intervento legislativo che contribuisce a chiarire definitivamente alcuni dubbi rimasti latenti per diverso tempo.

Di cosa parliamo?

Parliamo del Reg di Esecuzione UE 2018/1602 del 31 ottobre 2018 che per farla breve aggiorna annualmente la Nomenclatura e la Tariffa Doganale. Si tratta di 960 pagine da cui dipendono le misure delle obbligazioni tributarie e l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la movimentazione delle merci, compresi i controlli, da e per l’estero.

Se l’arcinoto Reg. 2568 /91 rappresenta metaforicamente la “carta di identità” degli oli da olive, il Reg. 2018/1602 ne rappresenta “il passaporto”.

Quello che ci interessa riguarda il testo delle note complementari al capitolo 15 , pagina n. 126 relativo ai Grassi e oli animali e vegetali . Nello specifico la nota la nota 2.B.2. che testualmente cita : “ E’ considerato <olio d’oliva extravergine> ai sensi della sottovoce 1509 1020 l’olio di oliva che rappresenti le caratteristiche degli oli di oliva della categoria 1 indicata nell’Allegato 1 al Reg. CEE n. 2568/91

Dal punto di vista dei controlli il 2568/91 è la norma principe per quanto riguarda le definizioni, le metodiche ufficiali di analisi e il campionamento.

Le note complementari vengono utilizzate prevalentemente in ambito doganale per la classificazione tariffaria, riscossione dei tributi e applicazione di misure di politiche commerciali come contingenti, divieti e per i controlli alle frontiere. Grazie ad esse da cui deriva la classificazione doganale, l’UE risponde alle esigenze di raccogliere, trasmettere e pubblicare dati relativi alle statistiche del commercio estero sia con Paesi Terzi che nell’ambito degli scambi intracomunitari .

Per circa 30 anni queste due disposizioni per quanto riguarda gli oli extravergini sono state “tenute” leggermente disallineate e qualche problema ai controlli soprattutto all’inizio c’è stato! Per gli altri oli da olive il problema non c’era.

Dov’era il disallineamento ? La “carta di identità “ per gli oli extravergini (2568/91) prevede un controllo in più , il K232, rispetto al corrispondente “passaporto “ che invece non l’ha mai preso in considerazione.

Controlli alle frontiere più blandi quindi? Il dubbio c’era ma non in Italia che, sensibile al problema e precorrendo i tempi del legislatore europeo, aveva emanato circolari interne per garantire il principio di parallelismo dei controlli previsto dal nostro ordinamento interno. Per tutti i controlli si è applicato il più restrittivo 2568/91 erga omnes. Non è dato sapere come si comportassero altri Paesi!

Perché ne parliamo ?

Il quadro giuridico previgente permetteva ad una circolare interna di “puntellare” una norma comunitaria in palese contrasto con la gerarchia delle fonti del diritto. Finalmente dopo circa 30 anni è stata fatta chiarezza: le due norme sono finalmente allineate anzi concatenate tra loro.

Il rischio di controversie che possano giungere sino Corte di Giustizia Europea è definitivamente scongiurato.

E’ anche l’occasione di ribadire come, in Italia, il sistema dei controlli messo a volte sotto accusa da chi conosce parzialmente la realtà dei fatti sia stato alquanto efficace e tempestivo nel garantire nella maniera più ampia possibile il comparto oleario tutelando gli oli extravergini sin dall’introduzione nel nostro Paese.