Con una nota del 19 luglio 2021, Emilio Gatto, in qualità di direttore generale della Repressione frodi, ha chiarito le procedure, già adottate nella pratica da tantissimi olivicoltori e frantoiani, per poter utilizzare l’indicazione della varietà olivicola in etichetta (etichetta propriamente detta ma anche brochure e sito web) o sulla documentazione commerciale (ddt, fatture, preventivi…).
Sul Sian non esiste una casella per indicare il monovarietale, al contrario di quanto avviene per altre dizioni facoltative, come l’estratto a freddo, “pertanto, per la corretta gestione dell’indicazione in questione, si dovrà ricorrere necessariamente al campo “Note” nel quale dovrà essere riportato il/i nome/i ufficiale/i della/e varietà utilizzata/e”.
Le modalità operative per annotare tale indicazione nel registro in questione sono contenute in un manuale, che potete scaricare QUI.
La procedura diventerà obbligatoria dal 1 settembre 2021.
L’ICQRF ricorda che “la ‘varietà’ utilizzata deve essere sempre comprovata sulla base di elementi oggettivi e di documenti giustificativi, onde evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato delle olive e degli oli extra vergini. Pertanto:
– il «fascicolo aziendale» degli olivicoltori deve riportare l’indicazione della/e “varietà” delle olive che si rivendica nella documentazione commerciale/etichetta;
– la documentazione commerciale delle olive e dell’olio extra vergine di oliva deve riportare l’indicazione della “varietà” utilizzata;
– le partite di olive e di olio per le quali si rivendica la “varietà” devono essere tenute separatamente da quelle per le quali la varietà non viene rivendicata;
– l’indicazione della “varietà” deve essere riportata in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio dell’olio sfuso e sul cartello identificativo delle partite di olio confezionato non ancora etichettato eventualmente detenute“.
Fonte: www.teatronaturale.it