Con l’ordinanza n. 16752/2020 la Cassazione chiarisce che fino a quando è in corso un accertamento fiscale il contribuente ha l’onere di fornire la documentazione contabile relativa all’anno di imposta oggetto di contestazione, senza la possibilità di invocare l’obbligo di conservazione decennale contenuto nell’art. 2220 c.c.
L’Agenzia delle Entrate appella la decisione innanzi alla CTR, ribadendo che le scritture contabili devono essere conservate per un termine superiore ai 10 anni. L’art. 22 del DPR n. 600/1973 al comma 2 stabilisce infatti che: “Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell’articolo 2457 del detto codice“.
L’Agenzia ricorre in Cassazione che con l’ordinanza n. 16752/2020 accoglie il ricorso dell’Agenzia perché il comma 2 dell’art. 22 richiede l’obbligo di conservare le scritture contabili oltre il termine decennale contenuto nell’art. 2220 c.c. quando gli accertamenti non sono definiti. La norma è infatti una disposizione speciale che detta una regola diversa rispetto a quella del codice civile, che prevale sul termine decennale fissato dall’art. 2220 c.c..
Del resto la Cassazione si è già espressa sul punto affermando che: “l’interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell’ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili“.
A tale fine quindi il contribuente “ha l’onere di fornire in giudizio, in caso di impugnazione della rettifica adottata dall’Ufficio, idonea documentazione giustificativa, né può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture oltre 10 anni (art. 2220 c.c.)“.
Fonte: www.studiocataldi.it