“Grazie a queste modifiche avremo un approccio più snello nella lotta alla xylella, perchè ora opereremo con Bruxelles al nuovo piano straordianrio di contenimento della batteriosi. Fatta la norma ora convocherò il Comitato scientifico per aggiornare il nuovo Piano di azione e contrasto” così l’assessore Pentassuglia.
Ma quali sono le modifiche? Il disegno di Legge riguarda la Legge 4 del 2017 e adegua la normativa regionale a quella europea.
- Modifica dell’art.3: Definizione della zona limitata, ovvero della zona infetta più la zona cuscinetto. ‘Si può prevedere con la revoca della delimitazione di quell’area se, sulla base delle indagini condotte, sia possibile concludere, in conformità alla normativa, che l’organismo nocivo specificato è stato eradicato e non vi è alcun riaschio di ulteriore diffusione.
- Modifica dell’art. 4, comma 3: Ispezioni e monitoraggio. L’attuazione del piano di monitoraggio avverrà tram ite indagini ufficiali condotte dal Servizio Fitosanitario regionale, in proprio o per delega. E il Servizio Fitosanitario darà linee guida per il personale ispettivo e tale personale potrà accedere ai diversi fondi anche in assenza del proprietario purchè munito di tesserino. Si specifica inoltre che il monitoraggio consiste nel prelievo di campioni che saranno analizzati esclusivamente da laboratori all’uopo designati.
- Modifica all’art. 5 comma 3: Misure di eradicazione. Si elimina il riferimento ai 100 metri entro cui abbattere obbligatoriamente le piante. Quindi dopo avere individuato una pianta infetta, Il Servizio Fitosanitario disporrà la rimozione della pianta e di quelle suscettibili nel raggio di 50 metri.
- Modifica all’art. 5 comma 4: la rimozione delle piante sarà effettuata con tutte le precauzioni possibili e necessarie. Nel caso di opposizione del proprietario, la pianta verrà isolata con protezioni meccaniche, con idonea potatura e le necessarie operazioni per la lotta al vettore.
- Modifica all’art. 6: ‘Misure di contenimento’. Nelle aree di contenimento si disporrà la rimozione immediata delle piante rinvenute infette.
- Modifica all’art. 8. Non si rimuoveranno le piante monumentali non infette purchè soddisfino la normativa vigente.
Fonte: www.quotidianodipuglia.it